IRAP: il presupposto dell’ “AUTONOMA ORGANIZZAZIONE”
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione offrono precisi indici interpretativi per indivduare il presupoposto d’imposta dell'”autonoma organizzazione” di cui all’art. 2, D.Lgs. n. 446/1997, statuendo che: “in tema di IRAP, il presupposto dell’autonoma organizzazione ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione ovvero si avvalga, non occasionalmente, del lavoro altrui per mansioni non meramente esecutive o di segreteria”
(Così, Cass., Sez. Unite, n. 9451/2016)