PARCHI PUBBLICI: i cani possono entrare liberamente
Il TAR del Lazio, in adesione al costante orientamento giurisprudenziale formatosi su fattispecie analoghe, ha accolto il ricorso promosso da un’associazione a tutela degli animali al fine di ottenere l’annullamento dell’ordinanza del Sindaco di (…) nella parte in cui vietava ai conduttori di cani, anche se muniti di guinzaglio, di poter accedere a tutte le aree verdi del proprio territorio comunale. Il Giudice amministrativo ha infatti affermato che “L’ordinanza sindacale che rechi il divieto assoluto di introdurre cani, anche se custoditi, nelle aree destinate a verde pubblico – pur se in ragione delle meritevoli ragioni di tutela dei cittadini in considerazione della circostanza che i cani vengono spesso lasciati senza guinzaglio e non ne vengono raccolte le deiezioni – risulta essere eccessivamente limitativa della libertà di circolazione delle persone ed è comunque posta in violazione dei principi di adeguatezza e proporzionalità, atteso che lo scopo perseguito dall’Ente locale di mantenere il decoro e l’igiene pubblica, nonché la sicurezza dei cittadini, può essere soddisfatto attraverso l’attivazione dei mezzi di controllo e di sanzione rispetto all’obbligo per gli accompagnatori o i custodi di cani di rimuovere le eventuali deiezioni con appositi strumenti e di condurli in aree pubbliche con idonee modalità di custodia (guinzaglio e museruola) trattandosi di obblighi imposti dalla disciplina generale statale, cosicché il Sindaco può fronteggiare comportamenti incivili da parte dei conduttori di cani, al fine di prevenire le negative conseguenze di tali condotte, con l’esercizio degli ordinari poteri di prevenzione, vigilanza, controllo e sanzionatori di cui dispone l’Amministrazione”.
(Così, T.A.R. Lazio – Roma, Sezione 2 bis, n. 5836/2016)
Aggiornamento al 25 maggio 2017
La decisione è stata confermata anche dal TAR della TOSCANA, n. 694/2017, secondo il quale, salvo il caso in cui sia stata accertata un’emergenza sanitaria o di igiene pubblica, nonostante la presenza di numerosi escrementi canini, è illegittima l’ordinanza con cui il Sindaco vieti l’ingresso ai cani nei parchi pubblici.