APPALTO: responsabilità 1669 c.c. anche in caso di ristrutturazione edilizia
Le Sezioni Unite, componendo il relativo contrasto, hanno stabilito che l’art. 1669 c.c. è applicabile, ricorrendone tutte le altre condizioni, anche alle opere di ristrutturazione edilizia e, in genere, agli interventi manutentivi o modificativi di lunga durata su immobili preesistenti, che (rovinino o) presentino (evidente pericolo di rovina o) gravi difetti incidenti sul godimento e sulla normale utilizzazione del bene, secondo la destinazione propria di quest’ultimo (Cass. Sez. Un., Sentenza n. 7756 del 27/03/2017 ).