Category Archives: DIRITTO CIVILE
SEPARAZIONE: i figli possono frequentare i nuovi compagni dei genitori
Il Tribunale di Milano, Sez. IX, con l’Ordinanza dell’11 aprile 2017 ha stabilito che non può essere accolta la richiesta del genitore separato di inibire la frequentazione tra i propri figli e il nuovo partner dell’altro genitore, a patto però che la relazione duri da tempo e il legame sia consolidato, così da far presumere che i minori abbiano metabolizzato la presenza del nuovo compagno.
LOCAZIONE: la nullità è sanata con effetti “ex tunc” dalla tardiva registrazione del contratto
La Suprema Corte, pronunciandosi in tema di locazione immobiliare ad uso non abitativo, ha ritenuto che la mancata registrazione del contratto, prevista dall’art. 1, comma 346, della l. n. 311 del 2004, ne determini la nullità ex art. 1418 c.c. che, tuttavia, attesa la sua atipicità, desumibile dal complessivo impianto normativo in materia ed in particolare dalla espressa previsione di forme di sanatoria, è sanata con effetti “ex tunc” dalla tardiva registrazione del contratto (Cass., Sez. III, Sentenza n. 10498 del 28/04/2017)
APPALTO: responsabilità 1669 c.c. anche in caso di ristrutturazione edilizia
Le Sezioni Unite, componendo il relativo contrasto, hanno stabilito che l’art. 1669 c.c. è applicabile, ricorrendone tutte le altre condizioni, anche alle opere di ristrutturazione edilizia e, in genere, agli interventi manutentivi o modificativi di lunga durata su immobili preesistenti, che (rovinino o) presentino (evidente pericolo di rovina o) gravi difetti incidenti sul godimento e sulla normale utilizzazione del bene, secondo la destinazione propria di quest’ultimo (Cass. Sez. Un., Sentenza n. 7756 del 27/03/2017 ).
AL CONDOMINIO LE STESSE TUTELE DEL CONSUMATORE
“Al contratto concluso con un professionista da un amministratore di condominio, ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei suoi partecipanti, si applica la disciplina di tutela del consumatore, agendo l’amministratore stesso come mandatario con rappresentanza dei singoli condomini, i quali devono essere considerati consumatori, in quanto persone fisiche operanti per scopi estranei ad attività imprenditoriale o professionale.”
(Cass. Civ., sez. VI, Ord. n. 10679/2015)