Covid-19: LO STUDIO RESTA CONNESSO

Per la salvaguardia della salute dei nostri clienti, dei dipendenti e di tutti i professionisti, abbiamo deciso di chiudere lo Studio. Tuttavia la nostra attività non si ferma. Noi professionisti continuiamo infatti a condurre la nostra attività a distanza e siamo reperibili per fornire l’assistenza necessaria, anche a chi non è ancora nostro cliente.

I canali per comunicare con noi:

STUDIO LEGALE ASSOCIATO DEL MONTE & PARTNERS

e-mail e Skype: info@studiolegaledelmonte.it

Avv. Gianfranco Del Monte: 0371 42.54.12

Avv. Francesca Del Monte: 0371 41.62.43

Avv. Maria Laura Del Monte e Avv. Flavio Pavani: 0371 19.21.748

#andràtuttobene

SEPARAZIONE: i figli possono frequentare i nuovi compagni dei genitori

Risultati immagini per nuovo compagno genitoreIl Tribunale di Milano, Sez. IX, con l’Ordinanza dell’11 aprile 2017 ha  stabilito che non può essere accolta la richiesta del genitore separato di inibire la frequentazione tra i propri figli e il nuovo partner dell’altro genitore, a patto però che la relazione duri da tempo e il legame sia consolidato, così da far presumere che i minori abbiano metabolizzato la presenza del nuovo compagno.

LOCAZIONE: la nullità è sanata con effetti “ex tunc” dalla tardiva registrazione del contratto

Risultati immagini per locazioni

La Suprema Corte, pronunciandosi in tema di locazione immobiliare ad uso non abitativo, ha ritenuto che la mancata registrazione del contratto, prevista dall’art. 1, comma 346, della l. n. 311 del 2004, ne determini la nullità ex art. 1418 c.c. che, tuttavia, attesa la sua atipicità, desumibile dal complessivo impianto normativo in materia ed in particolare dalla espressa previsione di forme di sanatoria, è sanata con effetti “ex tunc” dalla tardiva registrazione del contratto (Cass., Sez. III, Sentenza n. 10498 del 28/04/2017)

http://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/10498_05_2017_no-index.pdf

APPALTO: responsabilità 1669 c.c. anche in caso di ristrutturazione edilizia

Risultati immagini per appalto

Le Sezioni Unite, componendo il relativo contrasto, hanno stabilito che l’art. 1669 c.c. è applicabile, ricorrendone tutte le altre condizioni, anche alle opere di ristrutturazione edilizia e, in genere, agli interventi manutentivi o modificativi di lunga durata su immobili preesistenti, che (rovinino o) presentino (evidente pericolo di rovina o) gravi difetti incidenti sul godimento e sulla normale utilizzazione del bene, secondo la destinazione propria di quest’ultimo (Cass. Sez. Un., Sentenza n. 7756 del 27/03/2017 ).

http://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/7756_03_2017_no-index.pdf

Prima la Balti, poi la Hunziker: Irap, la Cassazione dà ragione allo Studio Legale Del Monte di Lodi

La notizia del contenzioso tributario vinto dalla showgirl Michelle Hunziker contro il Fisco è stata riportata dal Corriere della Sera (ed. 6 Dicembre 2016) e da il Cittadino di Lodi (ed. 7 Dicembre 2016): dopo il caso della modella Bianca Balti, ancora una volta, in materia di Irap, i Giudici della Suprema Corte di Cassazione (Cass. Civ., sez. VI – T, n. 23908/2016) hanno avvallato la linea difensiva dello Studio Legale Del Monte di Lodi e si sono schierati dalla parte del contribuente. Si tratta quindi di segnali incoraggianti per i big dello spettacolo che, forti anche di questo precedente giurisprudenziale, potranno opporsi all’imposizione di un tributo illegittimo (purché ovviamente vengano ben messi in luce i giusti presupposti).

 

Hunziker contro Agenzia delle Entrate: su Il Cittadino

Articolo pubblicato su Il Cittadino del 07 Dicembre 2016: ilcittadino07-12-2016pp-1e9

Hunziker contro Agenzia delle Entrate: la sentenza

Testo integrale della sentenza: cass-civ-sez-vi-t-n-23908-del-2016

Hunziker contro Agenzia delle Entrate: sul Corriere della Sera

Articolo pubblicato sul Corriere della Sera del 06 Dicembre 2016: corr-sera06-12-2016pp-1e25

PARCHI PUBBLICI: i cani possono entrare liberamente

Il TAR del Lazio, in adesione al costante orientamento giurisprudenziale formatosi su fattispecie analoghe, ha accolto il ricorso promosso da un’associazione a tutela degli animali al fine di ottenere l’annullamento dell’ordinanza del Sindaco di (…) nella parte in cui vietava ai conduttori di cani, anche se muniti di guinzaglio, di poter accedere a tutte le aree verdi del proprio territorio comunale. Il Giudice amministrativo ha infatti affermato che “L’ordinanza sindacale che rechi il divieto assoluto di introdurre cani, anche se custoditi, nelle aree destinate a verde pubblico – pur se in ragione delle meritevoli ragioni di tutela dei cittadini in considerazione della circostanza che i cani vengono spesso lasciati senza guinzaglio e non ne vengono raccolte le deiezioni – risulta essere eccessivamente limitativa della libertà di circolazione delle persone ed è comunque posta in violazione dei principi di adeguatezza e proporzionalità, atteso che lo scopo perseguito dall’Ente locale di mantenere il decoro e l’igiene pubblica, nonché la sicurezza dei cittadini, può essere soddisfatto attraverso l’attivazione dei mezzi di controllo e di sanzione rispetto all’obbligo per gli accompagnatori o i custodi di cani di rimuovere le eventuali deiezioni con appositi strumenti e di condurli in aree pubbliche con idonee modalità di custodia (guinzaglio e museruola) trattandosi di obblighi imposti dalla disciplina generale statale, cosicché il Sindaco può fronteggiare comportamenti incivili da parte dei conduttori di cani, al fine di prevenire le negative conseguenze di tali condotte, con l’esercizio degli ordinari poteri di prevenzione, vigilanza, controllo e sanzionatori di cui dispone l’Amministrazione”.
(Così, T.A.R. Lazio – Roma, Sezione 2 bis, n. 5836/2016)
 Aggiornamento al 25 maggio 2017
 La decisione è stata confermata anche dal TAR della TOSCANA, n. 694/2017, secondo il quale, salvo il caso in cui sia stata accertata un’emergenza sanitaria o di igiene pubblica, nonostante la presenza di numerosi escrementi canini, è illegittima l’ordinanza con cui il Sindaco vieti l’ingresso ai cani nei parchi pubblici.

IRAP: il presupposto dell’ “AUTONOMA ORGANIZZAZIONE”

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione offrono precisi indici interpretativi per indivduare il presupoposto d’imposta dell'”autonoma organizzazione” di cui all’art. 2, D.Lgs. n. 446/1997, statuendo che: “in tema di IRAP, il presupposto dell’autonoma organizzazione ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione ovvero si avvalga, non occasionalmente, del lavoro altrui per mansioni non meramente esecutive o di segreteria”
(Così, Cass., Sez. Unite, n. 9451/2016)