GUIDA IN STATO DI EBREZZA: non punibilità per la particolare tenuità del fatto

Le Sezioni Unite Penali della Corte di cassazione, enunciando numerosi principi di diritto relativi alla causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis cod. pen., hanno affermato che detta causa di non punibilità è compatibile con il reato di guida in stato di ebbrezza, caratterizzato dalla presenza di soglie di punibilità all’interno della fattispecie tipica, rapportate ai valori di tassi alcolemici accertati.

Gli stessi Giudici hanno altresì affermato che “la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all’art. 131-bis cod. pen., è compatibile con il reato di rifiuto di sottoporsi all’accertamento alcoolimetrico, previsto dall’art. 186, comma 7, cod. strada”.

(Così, Cass. Penale, Sez. Unite, n. 13681/2016)

AL CONDOMINIO LE STESSE TUTELE DEL CONSUMATORE

“Al contratto concluso con un professionista da un amministratore di condominio, ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei suoi partecipanti, si applica la disciplina di tutela del consumatore, agendo l’amministratore stesso come mandatario con rappresentanza dei singoli condomini, i quali devono essere considerati consumatori, in quanto persone fisiche operanti per scopi estranei ad attività imprenditoriale o professionale.”

(Cass. Civ., sez. VI, Ord. n. 10679/2015)

IL COMPENSO FORFETTARIO PER IL LAVORO STRAORDINARIO PUO’ DIVENTARE PARTE DELLA RETRIBUZIONE ORDINARIA.

“In tema di lavoro straordinario, il compenso forfettario della prestazione resa oltre l’orario normale di lavoro accordato al lavoratore per lungo tempo, ove non sia correlato all’entità presumibile della prestazione straordinaria resa, costituisce attribuzione patrimoniale che, con il tempo, assume funzione diversa da quella originaria, tipica del compenso dello straordinario, e diviene un superminimo che fa parte della retribuzione ordinaria e non è riducibile unilateralmente dal datore di lavoro.”

(Così Cass. Civ., Sez. Lav., n. 4/2015)

CERTIFICATO DI RESIDENZA AD USO NOTIFICA: NON SI DEVE PAGARE L’IMPOSTA DI BOLLO.

Lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 18 Aprile 2016, n. 24/E

 

IL DANNO DA DISINTERESSE DEL GENITORE VERSO IL FIGLIO.

“Il disinteresse mostrato da un genitore nei confronti di una figlia naturale integra la violazione degli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione della prole, e determina la lesione dei diritti nascenti dal rapporto di filiazione che trovano negli articoli 2 e 30 della Costituzione – oltre che nelle norme di natura internazionale recepite nel nostro ordinamento – un elevato grado di riconoscimento e tutela, sicché tale condotta è suscettibile di integrare gli estremi dell’illecito civile e legittima l’esercizio, ai sensi dell’art. 2059 cod. civ., di un’autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali sofferti dalla prole.”
(Così Cass. Civ.., Sez. 6, n.3079/2015)