GUIDA IN STATO DI EBREZZA: non punibilità per la particolare tenuità del fatto
Le Sezioni Unite Penali della Corte di cassazione, enunciando numerosi principi di diritto relativi alla causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis cod. pen., hanno affermato che detta causa di non punibilità è compatibile con il reato di guida in stato di ebbrezza, caratterizzato dalla presenza di soglie di punibilità all’interno della fattispecie tipica, rapportate ai valori di tassi alcolemici accertati.
Gli stessi Giudici hanno altresì affermato che “la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all’art. 131-bis cod. pen., è compatibile con il reato di rifiuto di sottoporsi all’accertamento alcoolimetrico, previsto dall’art. 186, comma 7, cod. strada”.
(Così, Cass. Penale, Sez. Unite, n. 13681/2016)
AL CONDOMINIO LE STESSE TUTELE DEL CONSUMATORE
“Al contratto concluso con un professionista da un amministratore di condominio, ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei suoi partecipanti, si applica la disciplina di tutela del consumatore, agendo l’amministratore stesso come mandatario con rappresentanza dei singoli condomini, i quali devono essere considerati consumatori, in quanto persone fisiche operanti per scopi estranei ad attività imprenditoriale o professionale.”
(Cass. Civ., sez. VI, Ord. n. 10679/2015)
IL COMPENSO FORFETTARIO PER IL LAVORO STRAORDINARIO PUO’ DIVENTARE PARTE DELLA RETRIBUZIONE ORDINARIA.
“In tema di lavoro straordinario, il compenso forfettario della prestazione resa oltre l’orario normale di lavoro accordato al lavoratore per lungo tempo, ove non sia correlato all’entità presumibile della prestazione straordinaria resa, costituisce attribuzione patrimoniale che, con il tempo, assume funzione diversa da quella originaria, tipica del compenso dello straordinario, e diviene un superminimo che fa parte della retribuzione ordinaria e non è riducibile unilateralmente dal datore di lavoro.”
(Così Cass. Civ., Sez. Lav., n. 4/2015)
CERTIFICATO DI RESIDENZA AD USO NOTIFICA: NON SI DEVE PAGARE L’IMPOSTA DI BOLLO.
Lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 18 Aprile 2016, n. 24/E